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Si segnala la recente sentenza della Terza sezione della Corte di Cassazione con cui si è affermato che “In tema di rinvio del processo  per adesione del difensore all’astensione proclamata dalla categoria professionale di appartenenza, l’art. 4, comma primo, lett. a), del Codice di autoregolamentazione deve essere interpretato nel senso che la adesione del difensore non è valida solo se tutti i reati per i quali si procede si prescrivono nel termine previsto dal predetto Codice”. Qualora, invece, “il rischio-prescrizione” riguardi solo alcuni dei reati per cui procede, la valutazione in ordine all’accoglibilità o meno dell’istanza è rimessa alla discrezionalità del giudice procedente sulla base del necessario bilanciamento tra l’esercizio di un diritto costituzionalmente protetto del difensore e l’interesse dello Stato alla prosecuzione del giudizio.