La Sesta sezione della Corte di Cassazione ha affermato che sussiste continuità normativa tra la fattispecie di millantato credito, formalmente abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quella di traffico di influenze di cui all’art. 346-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. t), stessa legge, in relazione alla condotta di chi, vantando un’influenza – effettiva o meramente asserita, stante l’equiparazione tra le due ipotesi – presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro e/o utilità quale prezzo della propria mediazione
Alessandro Pistochini
Formazione e abilitazioni Laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano con la votazione di 110/110 e lode e dottore di ricerca in Diritto Processuale Penale Comparato presso lo stesso ateneo. Ha sostenuto l’esame di abilitazione all’esercizio della...